Sez. L, Sentenza n. 5627 del 14/12/1989 (Rv. 464600 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE - COMPORTAMENTO NEGLIGENTE O MANCHEVOLE - CONTRATTO COLLETTIVO - PRECISIONE DI SANZIONE NON ESPULSIVA - GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE - COMPORTAMENTO NEGLIGENTE O MANCHEVOLE - CONTRATTO COLLETTIVO - PRECISIONE DI SANZIONE NON ESPULSIVA - GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Ove il contratto collettivo preveda una sanzione non espulsiva in relazione ad un determinato comportamento negligente o manchevole del lavoratore, che invece il datore di lavoro invoca quale giusta causa del licenziamento, il giudice del merito non può ritenere la legittimità del recesso per la gravità del fatto addebitato senza prima procedere alla ricerca della comune intenzione delle parti al fine di accertare se le stesse, nella norma contrattuale, abbiano inteso contenere nei limiti della sanzione non espulsiva ogni comportamento del dipendente ovvero abbiano comunque consentito, per i casi di conclamata gravità, la possibilità del provvedimento espulsivo. (V 935/88, mass n 457295; (V 278/88, mass n 456843).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)