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Sez. L, Sentenza n. 4 del 02/01/1986 (Rv. 443649 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - VALUTAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1986-01-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443649-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - VALUTAZIONE - CRITERI.*

La giusta causa di licenziamento ex art. 2119 cod. civ. deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare dell'elemento della fiducia che deve necessariamente sussistere tra le parti; tale valutazione va operata con riferimento non al fatto astrattamente considerato, bensì agli aspetti concreti afferenti alla natura e qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente nonché alla portata soggettiva del fatto stesso, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi e all'intensità dell'elemento intenzionale e di quello colposo. (Conf 6749/82, mass n 424377; (Conf 4632/80, mass n 408451).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)