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Sez. L, Sentenza n. 21550 del 12/11/2004 (Rv. 579342 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - PASSIVA | Morte o perdita della capacità di agire della parte o estinzione della persona giuridica avvenuta dopo la pubblicazione della sentenza (o dopo la lettura del dispositivo nel rito del lavoro) - Legittimazione passiva alla impugnazione - Successore a titolo universale - Sussistenza - Proposizione della impugnazione nei confronti della parte deceduta o estinta - Nullità rilevabile d'ufficio - Sanatoria - Limiti - Cause pendenti alla data del 30 aprile 1995 - Sanatoria con efficacia "ex nunc" - Cause iniziate successivamente - Efficacia sanante piena.
Stato
decisa il 2004-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579342-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - PASSIVA

Quando si verifica, tra una fase processuale e l'altra e dopo la pubblicazione della sentenza (o dopo la lettura del dispositivo nelle cause soggette al rito del lavoro), la morte o la perdita della capacità di agire della parte persona fisica (o l'estinzione della persona giuridica), il problema della notificazione dell'atto di impugnazione e della instaurazione della fase di gravame va risolto in base alle disposizioni contenute nell'art. 328 cod. proc. civ., secondo cui l'evento interruttivo incide non più sul processo, ma sul termine per la proposizione dell'impugnazione. Né deriva che, dovendo l'impugnazione essere proposta contro il soggetto "attualmente" legittimato (art. 163, terzo comma, n. 2, cod. proc. civ.), essa, se effettuata alla parte originaria anzichè al successore universale, è affetta da nullità rilevabile d'ufficio, a norma dell'art. 164, primo comma, cod. proc. civ., trattandosi di errata identificazione del soggetto passivo della "vocatio in ius", e tale nullità è suscettibile di sanatoria, per effetto della costituzione del successore a titolo universale. Detta sanatoria opera con efficacia "ex nunc" a norma dell'art. 164 cod. proc. civ., nel testo anteriore alla modifica introdotta dalla legge n. 353 del 1990, per le cause pendenti alla data del 30 aprile 1995, mentre ha efficacia sanante piena per le controversie iniziate in epoca successiva al 1995).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)