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Sez. 3, Sentenza n. 16595 del 05/08/2005 (Rv. 584749 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - PASSIVA | Morte o perdita della capacità di agire della avvenuta dopo la pubblicazione della sentenza - Legittimazione passiva all'impugnazione - Proposizione dell'impugnazione nei confronti della parte deceduta - Nullità rilevabile d'ufficio - Sanatoria - Volontà incompatibile con la rinuncia all'eredità - Configurabilità.
Stato
decisa il 2005-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584749-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - PASSIVA

Quando si verifica, tra una fase processuale e l'altra e dopo la pubblicazione della sentenza, la morte o la perdita della capacità di agire della parte persona fisica, l'impugnazione effettuata alla parte originaria anzichè al successore universale, è affetta da nullità rilevabile d'ufficio, a norma dell'art. 164, primo comma, cod. proc. civ., trattandosi di errata identificazione del soggetto passivo della "vocatio in ius", ma tale nullità è suscettibile di sanatoria, per effetto della costituzione del successore a titolo universale, poiché tale atto, quando si versi in un giudizio promosso nei confronti del "de cuius" per l'accertamento negativo di un suo credito, se è vero che non rientra tra gli atti e le azioni che il chiamato all'eredità può compiere prima dell'accettazione ai sensi dell'art. 460 cod. civ., tuttavia, integra vera e propria accettazione dell'eredità,

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Cod. Civ. art. 460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)