diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5367 del 13/04/2002 (Rv. 553721 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - PASSIVA | Morte o perdita della capacità di agire della parte o estinzione della persona giuridica avvenuta dopo la pubblicazione della sentenza - Legittimazione passiva all'impugnazione - Successore a titolo universale - Sussistenza - Proposizione dell'impugnazione nei confronti della parte deceduta o estinta - Nullità rilevabile d'ufficio - Sanatoria - Limiti - Cause pendenti alla data del 30 aprile 1995 - Sanatoria con efficacia "ex nunc".
Stato
decisa il 2002-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553721-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - PASSIVA

Quando si verifica, tra una fase processuale e l'altra e dopo la pubblicazione della sentenza, la morte o la perdita della capacità di agire della parte persona fisica (o l'estinzione della persona giuridica), il problema della notificazione dell'atto di impugnazione e della instaurazione della fase di gravame va risolto non già alla luce dei principi di ultrattività del mandato al procuratore costituito, bensì in base alle disposizioni contenute nell'art. 328 cod. proc. civ., secondo cui l'evento interruttivo incide non più sul processo, ma sul termine per la proposizione dell'impugnazione. Ne deriva che, dovendo l'impugnazione essere proposta contro il soggetto "attualmente" legittimato (art. 163, terzo comma, n. 2, cod. proc. civ.), essa se effettuata alla parte originaria anziché al successore universale, è affetta da nullità rilevabile d'ufficio, a norma dell'art. 164, primo comma, cod. proc. civ., trattandosi di errata identificazione del soggetto passivo della "vocatio in ius" e tale nullità è suscettibile di sanatoria, per effetto della costituzione del successore a titolo universale, ma la sanatoria opera con efficacia "ex nunc" a norma dell'art. 164 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla modifica introdotta dalla legge n. 353 del 1990, per essere la controversia già pendente alla data del 30 aprile 1995).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)