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Sez. L, Sentenza n. 14544 del 09/11/2000 (Rv. 541511 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - PASSIVA | Morte della parte - Estinzione della persona giuridica - Dopo la pubblicazione della sentenza - Legittimazione passiva all'impugnazione - Del successore a titolo universale - Sussistenza - Proposizione dell'impugnazione nei confronti della parte deceduta o estinta - Nullità rilevabile d'ufficio - Sussistenza - Sanatoria - Efficacia differenziata a seconda dell'applicabilità o meno della nuova disciplina ex art. 164 cod. proc. civ. - Fattispecie relativa alla successione universale tra vecchie e nuove aziende sanitarie locali ex art. 7 legge reg. Lombardia n. 31 del 1997.
Stato
decisa il 2000-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541511-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - PASSIVA

Quando successivamente alla pubblicazione di una sentenza di merito, e quindi nel periodo intercorrente tra la fase processuale del relativo giudizio e quella dell'eventuale giudizio di impugnazione, si verifica la morte (o la perdita della capacità di agire) della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, l'evento potenzialmente interruttivo non incide più sul processo (determinandone l'interruzione), ma sul termine per la proposizione dell'impugnazione; quest'ultima va proposta nei confronti del successore e, se rivolta alla parte originaria, è affetta da nullità rilevabile di ufficio a norma dell'art. 164, comma primo, cod. proc. civ. (errata identificazione del soggetto passivo della "vocatio in ius"), suscettibile di sanatoria in conseguenza della costituzione in giudizio del successore universale (o del soggetto comunque attualmente legittimato), con effetti "ex nunc" (cioè con salvezza dei diritti quesiti dalla controparte), a norma dell'art. 164 vecchio testo, per i procedimenti pendenti alla data del 30 aprile 1995, e con efficacia sanante piena, sul piano sostanziale e processuale, per le controversie iniziate successivamente, a norma del nuovo testo del medesimo articolo, come sostituito dall'art. 9 della legge n. 353 del 1990. (Fattispecie relativa al subentro della Azienda sanitaria locale Città di Milano a varie aziende preesistenti, in esecuzione della della legge reg. Lombardia 11 luglio 1997 n. 31, qualificabile come successione a titolo universale, stante il trasferimento complessivo di beni e rapporti previsto dall'art. 7, comma settimo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 9, Legge Reg. Lombardia 22/12/1997 num. 31 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)