Sez. 5, Sentenza n. 31974 del 13/03/2019 Ud. (dep. 18/07/2019) Rv. 277248 - 04
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Bancarotta - Momento consumativo - Individuazione.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
Il momento consumativo del reato di bancarotta va identificato con l'avveramento della condizione oggettiva di punibilità della declaratoria di fallimento e il luogo del commesso delitto, funzionale alla determinazione della competenza territoriale, nel luogo in cui tale pronuncia è avvenuta.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)