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Sez. L, Sentenza n. 5429 del 19/06/1987 (Rv. 453999 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - PREVISIONE SPECIFICA DA PARTE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - OBBLIGO DEL GIUDICE DI VALUTARE LA GRAVITÀ DELLA CONDOTTA - PERSISTENZA - ONERE PROBATORIO DEGLI ELEMENTI GIUSTIFICATIVI - INCIDENZA SUL LAVORATORE.*
Stato
decisa il 1987-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453999-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - PREVISIONE SPECIFICA DA PARTE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - OBBLIGO DEL GIUDICE DI VALUTARE LA GRAVITÀ DELLA CONDOTTA - PERSISTENZA - ONERE PROBATORIO DEGLI ELEMENTI GIUSTIFICATIVI - INCIDENZA SUL LAVORATORE.*

La previsione, da parte della disciplina collettiva, di una giusta causa (come, per i dipendenti di studi professionali, l'ingiustificata assenza per oltre tre giorni) o di un giustificato motivo di licenziamento non esime il giudice dall'Obbligo di valutare ai sensi degli artt. 2119 cod. civ. e 3 della legge n. 604 del 1966 la gravità della condotta tipizzata dal contratto collettivo, restando Onere del lavoratore il dimostrare gli elementi giustificativi della sua condotta. (V 2114/86, mass n 445300; (V 5889/84, mass n 437556).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)