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Sez. 3, Sentenza n. 620 del 05/03/1973 (Rv. 362714 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - NOTIFICAZIONE - OMISSIONE - INESISTENZA - RIMEDI ESPERIBILI DA PARTE DELL'INGIUNTO - DEDUCIBILITA IN SEDE DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE.*
Stato
decisa il 1973-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362714-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - NOTIFICAZIONE - OMISSIONE - INESISTENZA - RIMEDI ESPERIBILI DA PARTE DELL'INGIUNTO - DEDUCIBILITA IN SEDE DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE.*

La giuridica inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo - che, traducendosi in Mancanza di notificazione, comporta la inefficacia del decreto medesimo a norma dell'art 644 cod proc civ e, conseguentemente, la inesistenza del titolo esecutivo - puo esser fatta valere dall'intimato, a norma dell'art 188 disp att cod proc civ, oltre che con ricorso al giudice che ha pronunciato il decreto, con Azione autonoma ed anche con l'opposizione all'esecuzione di cui all'art 615 cod proc civ. (V 1794/64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 644 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 188 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 188 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)