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Sez. L, Sentenza n. 5000 del 22/05/1999 (Rv. 526547 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ | Decadenza - Condizioni - Ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo - Nozione - Coincidenza necessaria con l'assenza del lavoratore dal domicilio - Esclusione - Conseguenze - Dovere di diligenza incombente sul lavoratore - Sussistenza - Incombenza sul lavoratore medesimo anche dell'onere probatorio relativo all'osservanza del suddetto dovere.
Stato
decisa il 1999-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526547-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ

L'ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo - per la quale l'art. 5, comma quattordicesimo, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito nella legge n. 638 del 1983) prevede la decadenza (in varia misura) del lavoratore medesimo dal diritto al trattamento economico di malattia - non coincide necessariamente con la materiale assenza di quest'ultimo dal domicilio nelle fasce orarie predeterminate, potendo essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso lavoratore, pur presente in casa, che sia valsa ad impedire l'esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale. La prova dell'osservanza di tale dovere di diligenza incombe al lavoratore.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 com. 14 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)