Sez. L, Sentenza n. 2816 del 23/03/1994 (Rv. 485890 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Assistenza economica - Indennità | Decadenza - Condizioni - Mancata reperibilità del lavoratore - Sufficienza - Prova dell'osservanza del dovere di reperibilità - Onere del lavoratore medesimo.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Assistenza economica - Indennità
Con riguardo alla disciplina introdotta dall'art. 5, ultimo comma, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito con modificazioni nella legge n. 638 del 1983), la decadenza dal trattamento economico di malattia, in caso di assenza alla visita di controllo, senza giustificato motivo da parte del lavoratore, non è collegata alla materiale assenza di quest'ultimo dal domicilio nelle fasce orarie predeterminate, ma alla mancata reperibilità del medesimo, indipendentemente dall'effettiva esistenza dello stato di malattia; tale presupposto può realizzarsi anche nell'ipotesi in cui il lavoratore ammalato, ancorché presente in casa, non abbia adottato la sufficiente diligenza per essere comunque di fatto reperibile alla visita di controllo. La prova dell'osservanza di tale dovere di diligenza incombe al lavoratore.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)