Sez. U, Sentenza n. 3706 del 19/11/1974 (Rv. 372239 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE - MATRIMONIO CONCORDATARIO - CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI - POTERE GIURISDIZIONALE DEL GIUDICE ITALIANO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE - MATRIMONIO CONCORDATARIO - CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI - POTERE GIURISDIZIONALE DEL GIUDICE ITALIANO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
E manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale dell'art 2 legge 1 dicembre 1970 n 898, in relazione all'art 34 del concordato e 7 Costituzione, e pertanto spetta al giudice italiano la giurisdizione sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio non consumato; anche se contratto con il rito concordatario. (Conf 1333'74, mass n 369414; 1283'74, mass n 369353; (Conf 1271'74, mass n 369331).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 7, Legge 27/05/1929 num. 810 art. 34, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 2 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 com. 2 lett. F CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)