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Sez. U, Sentenza n. 1270 del 07/05/1974 (Rv. 369331 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE - MATRIMONIO CONCORDATARIO - CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI - POTERE GIURISDIZIONALE DEL GIUDICE ITALIANO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1974-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369331-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE - MATRIMONIO CONCORDATARIO - CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI - POTERE GIURISDIZIONALE DEL GIUDICE ITALIANO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

Sussiste la Competenza giurisdizionale del giudice italiano a pronunziare, ai sensi dell'art 2 legge 1 dicembre 1970 n 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ed e manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale della norma predetta in relazione agli artt 34 del concordato con la Santa Sede e 7 della Costituzione. (Conf 1269'74; 1267'74; V Corte costituzionale 176'73; (V 1127'72, mass n 357556).*

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 11/02/1929 num. 34 all. C, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)