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Sez. L, Sentenza n. 253 del 12/01/1984 (Rv. 432517 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - INDENNITÀ FISSA PREVISTA DAI C.C.N.L. PER I GIORNALISTI - NATURA - SPETTANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432517-01

STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - INDENNITÀ FISSA PREVISTA DAI C.C.N.L. PER I GIORNALISTI - NATURA - SPETTANZA - CONDIZIONI.*

L'indennità fissa all'atto della risoluzione del rapporto, prevista dai C.C.n.L. per i giornalisti a partire dal contratto del 10 gennaio 1959, reso valido erga omnes con d.P.R. n. 153 del 1961, ha natura di indennità sostitutiva del preavviso ed ha, come l'indennità di anzianità, natura retributiva, in quanto anch'essa è un'indennità di fine lavoro. Tale indennità, però, spetta al giornalista dimissionario solo quando deduca e dimostri la ricorrenza di una giusta causa del recesso, preclusiva della prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. (V 2561/77, mass n 386275; (V 2691/75, mass n 376667; (Conf 2664/81, mass n 413442).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Contr. Coll. 10/01/1959 num. 27, Contr. Coll. 10/01/1959 num. 32, DPR 16/01/1961 num. 153 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)