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Sez. L, Sentenza n. 2691 del 09/07/1975 (Rv. 376667 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - CONTRATTO COLLETTIVO DEL 25 FEBBRAIO 1969 - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO - ESTINZIONE NON AVVENUTA PER FATTO O COLPA DEL GIORNALISTA - INDENNITA FISSA E DI ANZIANITA - SPETTANZA DI ENTRAMBE AL GIORNALISTA - ESTINZIONE PER DIMISSIONI - SPETTANZA DELLA SOLA INDENNITA DI ANZIANITA - LIMITI - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1975-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376667-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - CONTRATTO COLLETTIVO DEL 25 FEBBRAIO 1969 - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO - ESTINZIONE NON AVVENUTA PER FATTO O COLPA DEL GIORNALISTA - INDENNITA FISSA E DI ANZIANITA - SPETTANZA DI ENTRAMBE AL GIORNALISTA - ESTINZIONE PER DIMISSIONI - SPETTANZA DELLA SOLA INDENNITA DI ANZIANITA - LIMITI - LEGITTIMITA.*

Gli artt 27 e 39 del CCNL 25 febbraio 1969 per i giornalisti prevedono che quando la risoluzione del rapporto di lavoro subordinato giornalistico non avvenga per fatto o colpa del giornalista - cosi grave da non consentirne la prosecuzione anche provvisoria - spetta al giornalista un'indennita fissa pari nel suo ammontare a un determinato numero di mesi della retribuzione, stabilita in misura diversa a seconda delle varie qualifiche del personale, e, in aggiunta, l'indennita di anzianita, pari ad una mensilita di retribuzione per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato; in caso di dimissioni del giornalista, tuttavia, l'editore deve corrispondergli la sola indennita di anzianita, se non ricorrano particolari situazioni i cui estremi sono specificati nella stessa regolamentazione collettiva. Alla luce di tale disciplina, l'indennita fissa in questione assume nella regolamentazione collettiva de qua le stesse caratteristiche dell'indennita sostitutiva del preavviso a carico del datore di lavoro nel caso del di lui recesso dal contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pertanto non puo disconoscersi la piena legittimita della disposizione con la quale le associazioni stipulanti hanno stabilito nel contratto collettivo di lavoro che tale indennita non spetta, di regola, al giornalista dimissionario, fin quando la disciplina della risoluzione del rapporto di lavoro subordinato giornalistico non venga adeguata alla disciplina dei licenziamenti individuali di cui alle leggi sui licenziamenti individuali (n 604 del 1966) e sullo statuto dei lavoratori (n 300 del 1970). (V 53/75, mass n 373198).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Contr. Coll. 25/02/1969 num. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)