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Sez. L, Sentenza n. 2561 del 18/06/1977 (Rv. 386275 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER RECESSO DEL DATORE DI LAVORO - INDENNITA FISSA - DIRITTO DEL GIORNALISTA - LIMITI - COLPA GRAVE DEL GIORNALISTA - ONERE DELLA PROVA - RIPARTIZIONE TRA DATORE DI LAVORO E GIORNALISTA - ILLEGITTIMITA DEL LICENZIAMENTO - ONERE PROBATORIO DEL GIORNALISTA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386275-01

STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER RECESSO DEL DATORE DI LAVORO - INDENNITA FISSA - DIRITTO DEL GIORNALISTA - LIMITI - COLPA GRAVE DEL GIORNALISTA - ONERE DELLA PROVA - RIPARTIZIONE TRA DATORE DI LAVORO E GIORNALISTA - ILLEGITTIMITA DEL LICENZIAMENTO - ONERE PROBATORIO DEL GIORNALISTA - ESCLUSIONE.*

L'indennita fissa, prevista dai contratti collettivi di lavoro giornalistico, riveste le stesse caratteristiche dell'indennita sostitutiva di preavviso, in quanto assolve la stessa funzione di quest'ultima, consistente nel compensare il lavoratore del pregiudizio che gli deriva dalla risoluzione improvvisa ed incolpevole del contratto. Fatto costitutivo del relativo diritto e la 'risoluzione del rapportò per recesso del datore di lavoro, mentre il fatto e la colpa del giornalista, cosi gravi da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, ne costituiscono fatti impeditivi. Da cio consegue che, in base ai principi sulla ripartizione dell'Onere della prova, e il datore di lavoro che deve dimostrare la sussistenza delle circostanze nel concorso delle quali l'indennita non e dovuta, mentre non grava sul giornalista, che la pretende, l'Onere di provare che il licenziamento fu illegittimo. (V 2691/75, mass n 376667; (V 53/75, mass n 373198).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Contr. Coll. 28/01/1957 num. 27, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)