Sez. 6, Sentenza n. 1256 del 12/12/1984 Ud. (dep. 06/02/1985) Rv. 167720 - 01
NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI IL GIUDICE - NULLITÀ RELATIVE - GIUDICE ISTRUTTORE - PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO - INCOMPATIBILITÀ - RICUSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - NULLITÀ RELATIVA - RIFERIMENTO AGLI ATTI SUCCESSIVI ALL'ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA DI RICUSAZIONE - FATTISPECIE.*
NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENTI IL GIUDICE - NULLITÀ RELATIVE - GIUDICE ISTRUTTORE - PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO - INCOMPATIBILITÀ - RICUSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - NULLITÀ RELATIVA - RIFERIMENTO AGLI ATTI SUCCESSIVI ALL'ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA DI RICUSAZIONE - FATTISPECIE.*
La partecipazione al dibattimento del giudice che ha pronunziato o è concorso a pronunciare la ordinanza di rinvio a giudizio non costituisce causa di nullità assoluta, ma solo di nullità relativa. In questi casi chi vi abbia interesse può fare ricorso soltanto all'istituto della ricusazione. Possono quindi considerarsi nulli solo gli Atti compiuti dal giudice dopo la presentazione della domanda e l'accoglimento della stessa. (V mass n 151587; (V mass n 143961; (Conf mass n 163659, sulla necessità di ricorrere all'istanza di ricusazione; (Conf mass n 162889, sulla necessità di ricorrere all'istanza di ricusazione; (Conf mass n 155952, sulla necessità di ricorrere all'istanza di ricusazione; (Conf mass n 152455, sulla necessità di ricorrere all'istanza di ricusazione).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 61 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 66, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)