Sez. 1, Sentenza n. 5549 del 20/06/1997 (Rv. 505343 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - IN GENERE | Divario massimo di età fra coniugi adottanti e adottando - Art. 6 della legge n. 183 del 1984 - Illegittimità costituzionale ex sentenza n. 303 del 1996 - Carattere assoluto dell'impedimento - Esclusione - Superamento del limite da parte di uno dei coniugi - Valutazione del giudice di merito - Oggetto - Compatibilità del divario con le differenze di età solitamente intercorrenti fra genitori e figli - Pregiudizio incombente sul minore per il mancato inserimento nella famiglia adottiva - Adozione di fratelli - Interruzione della comunanza di vita e educazione - Pregiudizio grave - Configurabilità.
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - IN GENERE
A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (sulla disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori) nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre l'adozione valutando esclusivamente l'interesse del minore, quando l'età di uno dei coniugi adottanti superi di oltre quaranta anni l'età dell'adottando, pur rimanendo la differenza di età compresa in quella che di solito intercorre tra genitori e figli, se dalla mancata adozione deriva un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore (Corte Costituzionale, sent. 24 luglio 1996, n. 303) la differenza massima di età tanto nell'adozione nazionale che in quella internazionale non costituisce più un limite assoluto ed invalicabile, essendo necessario accertare, nel caso in cui essa risulti superata per uno dei coniugi adottanti, se essa resti comunque analoga a quella di solito intercorrente fra genitori e figli e se dal mancato inserimento nella famiglia adottiva possa risultare comunque un grave nocumento al minore, nella valutazione del quale, ove si tratti di adozione di più fratelli ed il limite del divario massimo risulti superato per tutti, occorre comunque avere riguardo al criterio dell'interesse degli adottandi al mantenimento della comunanza di vita e di educazione (trattandosi di criterio già recepito nell'ordinamento a seguito della precedente sentenza della Corte Costituzionale n. 148 del 1992, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale del cit. art. 6 della legge 184 del 1983, nella parte in cui non consente l'adozione di più fratelli in stato di adottabilità quando per uno di essi sia superato il divario di età con gli adottanti e la loro separazione possa provocare danno grave agli stessi per il venir meno della comunanza di vita e di educazione).
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 6 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 30 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 32 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)