Sez. 1, Sentenza n. 3106 del 24/03/1998 (Rv. 513930 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE INTERNAZIONALE (DI MINORI) - ADOZIONE DI MINORI STRANIERI - CONDIZIONI - IN GENERE | Differenze di età tra adottante ed adottandi - Adozione di due fratelli minori (Corte Cost. 148/92) - Sussistenza per uno di essi della differenza massima di età, da calcolarsi alla stregua dei criteri di cui alla sentenza della Corte costituzionale 303/96 - Derogabilità del requisito nei confronti dell'altro - Criteri.
ADOZIONE - ADOZIONE INTERNAZIONALE (DI MINORI) - ADOZIONE DI MINORI STRANIERI - CONDIZIONI - IN GENERE
In tema di adozione internazionale di minori, il requisito della differenza massima di età tra adottante ed adottando (art. 6 legge 184/83), va valutato, ove la adozione riguardi due fratelli, entrambi minori, alla stregua dei principi di diritto complessivamente deducibili da quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 148 del 1992 (dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge citata nella parte in cui non consentiva l'adozione di uno o più fratelli in stato di adottabilità quando, per il più giovane di essi, l'età di uno degli adottanti superava di oltre quarant'anni l'età dell'adottando se, dalla separazione, fosse derivato un danno grave per il minore all'esito del venir meno della comunanza di vita e di educazione) e n. 303 del 1996 (dichiarativa, ancora, della illegittimità costituzionale della norma ricordata nella parte in cui non prevedeva che il giudice potesse disporre l'adozione valutando esclusivamente l'interesse del minore anche quando l'età di uno dei coniugi superava di oltre quarant'anni l'età dell'adottando -pur rimanendo, in concreto, la differenza di età ricompresa in quella che, solitamente, intercorre tra genitori e figli - se dalla mancata adozione fosse derivato un danno grave e non altrimenti evitabile al minore), con la conseguenza che, con riguardo alla posizione del maggiore degli adottandi, la sussistenza del requisito della differenza di età non può più ritenersi rigidamente ancorato al limite quarantennale di cui all'art. 6 (sentenza 303/96), mentre, con riferimento al minore di essi, la derogabilità del predetto requisito va valutata esclusivamente in relazione al principio (sentenza 148/92) del danno grave potenzialmente conseguente alla separazione dei fratelli. (Nella specie, il giudice di merito aveva rigettato la richiesta di adozione di due fratelli minorenni della repubblica Moldava presentata due coniugi italiani osservando che la differenza di l'età per uno di essi era superiore di sette mesi a quella consentita rispetto ad uno dei minori, e di circa due anni rispetto all'altro. La S.C. - previo rilievo dell'errore materiale in cui era incorso il tribunale nel valutare la differenza di età tra l'un coniuge ed il maggiore dei due fratelli, differenza ricompresa, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento, in quella prevista "ex lege" - ha cassato la sentenza, enunciando il principio di diritto di cui in massima).
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)