Sez. 1, Sentenza n. 2946 del 20/03/1998 (Rv. 513777 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE INTERNAZIONALE (DI MINORI) - ADOZIONE DI MINORI STRANIERI - CONDIZIONI - IN GENERE | Divario massimo di età tra adottanti ed adottando ex art. 6 legge 184 del 1983 - Illegittimità costituzionale (Corte cost. n. 303 del 1996) - Conseguenze - Carattere assoluto dell'impedimento derivante dal superamento del limite quarantennale - Esclusione - Superamento del limite quarantennale da parte di uno dei coniugi - Valutazione del giudice di merito - Oggetto - Compatibilità del divario con la attuale differenza di età intercorrente tra genitori e figli biologici - Pregiudizio incombente sul minore per il mancato inserimento nella famiglia adottiva - Valutazione secondo parametri concreti da parte del giudice di merito - Necessità - Omissione - Conseguenze.
ADOZIONE - ADOZIONE INTERNAZIONALE (DI MINORI) - ADOZIONE DI MINORI STRANIERI - CONDIZIONI - IN GENERE
A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge n. 184 del 1983 in tema di differenza di età tra adottanti ed adottando, il limite quarantennale normativamente stabilito non costituisce più, nella adozione nazionale come in quella internazionale, un ostacolo invalicabile ed assoluto, attesa la necessità di accertare, nel caso di superamento di esso da parte di uno dei due coniugi, da un canto, la comparabilità della differenza di età tra adottante ed adottando con quella solitamente ed attualmente intercorrente tra genitori e figli biologici, dall'altro, la possibilità di un grave nocumento al minore come conseguenza del mancato inserimento nella famiglia adottiva. Tale ultimo requisito presuppone una valutazione particolarmente rigorosa e perspicua da parte del giudice di merito, che abbia, come necessario parametro di riferimento, il coacervo di situazioni e circostanze di fatto emergenti dalla specifica vicenda adottiva, sì che risulterà affetto da evidente vizio motivazionale il provvedimento del giudice minorile che, rigettando la domanda di adozione, si limiti a statuire che "il minore ben potrebbe essere adottato da altra coppia di coniugi in regola con il requisito dell'età senza subire grave danno, anche in considerazione del brevissimo tempo trascorso con i coniugi istanti", tale provvedimento essendo, all'evidenza, sorretto da motivazione del tutto astratta ed apodittica sul punto della corretta valutazione dell'interesse del minore, per avere, da un canto, del tutto omesso di verificare quali legami si fossero, in concreto, già creati tra il minore stesso ed i ricorrenti nel tempo trascorso insieme (da valutarsi in relazione all'età dell'adottando ed all'influenza sulla sua psiche sotto il profilo del trasferimento in Italia da un paese estero, nonché del tempo ancora necessario perché il provvedimento potesse diventare definitivo), e, dall'altro, pretermessa ogni valutazione in tema di conseguenze della decisione, tale da esporre il minore alla richiesta di rimpatrio avanzata dallo stato di origine (solo in mancanza della quale si sarebbe potuto far luogo ad un nuovo affidamento preadottivo in favore di altra coppia, con relativi traumi per il minore, tenuto conto del tempo a ciò necessario).
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 6 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 30 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 32 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)