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Sez. 3, Sentenza n. 5368 del 05/04/2003 (Rv. 561914 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE | Procedimento di primo grado - Giudice competente - Giudici del medesimo ufficio - Questione dell'assoggettabilità di una controversia al rito del lavoro - Questione di competenza - Configurabilità - Esclusione - Limiti - Impugnazione fondata sull'illegittima adozione del rito ordinario anziché di quello del lavoro - Ammissibilità - Condizioni - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561914-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE

In materia di procedimento civile, la violazione di norme sul rito compiuta dal giudice di primo grado non comporta l'annullamento della sentenza, da parte del giudice d'appello, se non nei casi previsti dall'art. 354 cod. proc. civ., tra i quali non rientra la mancata lettura del dispositivo in udienza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)