Sez. 3, Sentenza n. 4001 del 28/08/1978 (Rv. 393600 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI TRA SEZIONE LAVORO E SEZIONI ORDINARIE - PROBLEMA DI COMPETENZA - ESCLUSIONE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAPPLICABILITA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI TRA SEZIONE LAVORO E SEZIONI ORDINARIE - PROBLEMA DI COMPETENZA - ESCLUSIONE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAPPLICABILITA.*
La ripartizione delle funzioni tra Sezione lavoro e Sezioni ordinarie, non essendo la prima una Sezione specializzata con specifica Competenza rispetto alle altre ordinarie, e estranea al concetto di Competenza, e non puo, percio, dar luogo a regolamento ai sensi degli artt 42 e 43 cod proc civ. (nella specie, avendo il pretore, quale giudice del lavoro, pronunciato sull'opposizione all'esecuzione di una sentenza di lavoro, il creditore opposto aveva chiesto il regolamento di Competenza, assumendo la Competenza del giudice dell'esecuzione della stessa pretura. La Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza enunciando il principio di cui in massima). (V 4314/77, mass n 387929; (V 1108/76, mass n 379779; (V 2597/77, mass n 386228).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 618 bis, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)