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Sez. L, Sentenza n. 911 del 15/02/1989 (Rv. 461906 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - GIUDIZIO DI REVOCAZIONE - MANCATA ADOZIONE DEL RITO DEL LAVORO - CONSEGUENZE - INTRODUZIONE CON CITAZIONE ANZICHÉ CON RICORSO E MANCATA LETTURA DEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1989-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461906-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - GIUDIZIO DI REVOCAZIONE - MANCATA ADOZIONE DEL RITO DEL LAVORO - CONSEGUENZE - INTRODUZIONE CON CITAZIONE ANZICHÉ CON RICORSO E MANCATA LETTURA DEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA - EFFETTI.*

Il principio che la mancata adozione del rito del lavoro non è causa di nullità del procedimento e della relativa sentenza ove non abbia comportato violazione delle norme sulla Competenza o un concreto e specifico pregiudizio ad una delle parti con riguardo al regime delle prove ed all'Esercizio del diritto di difesa trova applicazione, in Mancanza di regole diverse o di principi con esso collidenti, anche con riferimento al giudizio di revocazione che, pur riguardando una controversia di lavoro o di previdenza, sia stato promosso con il rito ordinario, con la conseguenza che anche in tal caso l'adozione della citazione, anziché del ricorso, come mezzo introduttivo del giudizio non è di per se stessa causa di nullità e che tale vizio non può conseguire neppure alla mancata lettura del dispositivo della sentenza, atteso il principio secondo cui la nullità per tale omissione si verifica solo quando sia stato adottato il rito del lavoro. (V 2405/86, mass n 445524; (V 3581/85, mass n 441189; (V 1229/85, mass n 439343; (V 462/85, mass n 438667; (V 5847/83, mass n 430686; (V 3538/83, mass n 428445).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)