Sez. L, Sentenza n. 4902 del 16/09/1982 (Rv. 422910 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - REGIME TRANSITORIO DEI GIUDIZI PENDENTI - QUESTIONE DELL'ASSOGGETTABILITÀ DI UNA CONTROVERSIA AL NUOVO RITO DEL LAVORO - QUESTIONE DI COMPETENZA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI - IMPUGNAZIONE FONDATA SULL'ILLEGITTIMA ADOZIONE DEL RITO ORDINARIO ANZICHÉ DI QUELLO DEL LAVORO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - ERRONEA TRATTAZIONE E DECISIONE DELLA CAUSA EX ART. 20 DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 DA PARTE DEL GIUDICE UNICO ANZICHÉ DEL TRIBUNALE - VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA COMPETENZA - INSUSSISTENZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - REGIME TRANSITORIO DEI GIUDIZI PENDENTI - QUESTIONE DELL'ASSOGGETTABILITÀ DI UNA CONTROVERSIA AL NUOVO RITO DEL LAVORO - QUESTIONE DI COMPETENZA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI - IMPUGNAZIONE FONDATA SULL'ILLEGITTIMA ADOZIONE DEL RITO ORDINARIO ANZICHÉ DI QUELLO DEL LAVORO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - ERRONEA TRATTAZIONE E DECISIONE DELLA CAUSA EX ART. 20 DELLA LEGGE N. 533 DEL 1973 DA PARTE DEL GIUDICE UNICO ANZICHÉ DEL TRIBUNALE - VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA COMPETENZA - INSUSSISTENZA.*
La questione dell'assoggettabilità di una controversia al rito del lavoro non comporta, d'ordinario, una questione di Competenza, ma una mera questione di rito, sicché un gravame che si fonda sull'illegittimità dell'adozione di un determinato rito è ammissibile solo quando questa abbia inciso sulla Determinazione della Competenza in senso proprio, sul regime delle prove o sulle facoltà di cui le parti dispongono per l'Esercizio del loro diritto di difesa. In particolare, non ricorrendo le ipotesi anzidette, non può dedursi in Cassazione la nullità della sentenza pronunciata dalla Corte d'appello in funzione di magistratura del lavoro anziché in Sede ordinaria, o viceversa, ed inoltre, poiché il giudice monocratico istituito in via transitoria dal terzo comma dell'art. 20 della legge n. 533 del 1973 non è un ufficio giudiziario diverso dal tribunale in composizione ordinaria, l'erronea trattazione e decisione di una causa da parte del giudice unico in luogo del tribunale in composizione collegiale non configura una violazione delle norme sulla Competenza (esterna) dei diversi uffici giudiziari. (Conf 5923/81, mass n 416690; (Conf 4411/81, mass n 415104; (Conf 3153/80, mass n 406945; (Conf 2679/78, mass n 392059; (Conf 4840/77, mass n 388447).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 427, Cod. Proc. Civ. art. 439, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)