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Sez. 1, Sentenza n. 20130 del 29/04/2011 Ud. (dep. 20/05/2011) Rv. 250041 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento del questore - Incompatibilità della norma incriminatrice con la normativa comunitaria a seguito di sentenza della Corte di Giustizia U.E. - Fatto non più previsto dalla legge come reato - Conseguenze - "Abolitio criminis" - Revoca della sentenza di condanna - Possibilità.
Stato
decisa il 2011-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250041-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI

La condotta di ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento del questore, posta in essere prima della scadenza dei termini per il recepimento della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, non è più prevista dalla legge come reato, a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia che ha affermato l'incompatibilità della norma incriminatrice di cui all'art. 14, comma quinto-ter, D. Lgs. n. 286/1998 con la predetta normativa comunitaria, determinando la sostanziale "abolitio criminis" della preesistente fattispecie, con la conseguente applicazione, per via di interpretazione estensiva, della previsione di cui all'art. 673 cod. proc. pen. (cfr. Corte di Giustizia U.E., 28 aprile 2011, El Dridi, C - 61/11PPU).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 n. 3 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)