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Sez. 2, Sentenza n. 2621 del 08/05/1979 (Rv. 398956 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - QUESTIONE SULL'ATTRIBUZIONE DEL POTERE DI PROVVEDERE AD UNO O AD ALTRO DEGLI ORGANI COMPONENTI LO STESSO UFFICIO GIUDIZIARIO - QUESTIONE DI COMPETENZA - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DELLA RELATIVA DISCIPLINA - DEDUZIONE CON I COMUNI MEZZI DI IMPUGNAZIONE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398956-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - QUESTIONE SULL'ATTRIBUZIONE DEL POTERE DI PROVVEDERE AD UNO O AD ALTRO DEGLI ORGANI COMPONENTI LO STESSO UFFICIO GIUDIZIARIO - QUESTIONE DI COMPETENZA - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DELLA RELATIVA DISCIPLINA - DEDUZIONE CON I COMUNI MEZZI DI IMPUGNAZIONE - AMMISSIBILITA.*

Stabilire se un provvedimento debba essere reso da un giudice anziche da un altro dello stesso ufficio non costituisce una questione di Competenza nei termini dell'art 42 cod proc civ, e, conseguentemente, la violazione della normativa di detta ripartizione puo farsi valere non con il regolamento di Competenza, ma soltanto con i comuni mezzi di impugnazione della sentenza che pronunzia sul merito. (Conf 1171/74, mass n 369186; (Conf 2047/71, mass n 352703; (Conf 2164/66, mass n 324015).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 323

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)