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Sez. 1, Sentenza n. 2064 del 26/07/1966 (Rv. 324015 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - SENTENZA CHE ABBIA REVOCATO UN DECRETO INGIUNTIVO PER ESSERE STATO EMESSO DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE INVECE CHE DAL GIUDICE ISTRUTTORE - IMPUGNABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1966-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324015-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - SENTENZA CHE ABBIA REVOCATO UN DECRETO INGIUNTIVO PER ESSERE STATO EMESSO DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE INVECE CHE DAL GIUDICE ISTRUTTORE - IMPUGNABILITA - ESCLUSIONE.*

La Competenza attribuita a ciascun organo giurisdizionale non e suscettibile di ulteriori frazionamenti nell'ambito dello stesso ufficio e tra i componenti di questo. Pertanto, lo stabilire se un provvedimento (nella specie, liquidazione di onorari al consulente tecnico)debba essere reso dal giudice preposto all'istruzione della causa o dal collegio ovvero dal capo dello ufficio giudiziario, attenendo alla ripartizione di attribuzioni fra organi del medesimo giudice, non costituisce una questione di Competenza nei termini dell'art. 42 cod.proc.civ.. conseguentemente, e impugnabile con i mezzi ordinari, e non gia col regolamento di Competenza, la sentenza con la quale un decreto ingiuntivo sia stato revocato per essere stato emesso (a favore del consulente tecnico dell'ufficio) dal Presidente del tribunale, anziché dal giudice istruttore. (Cfr. 2354-63 - 726-63 - 107-61 - 3140-53 - 2762-51).*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 24, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)