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Sez. 2, Sentenza n. 55216 del 18/09/2018 Cc. (dep. 10/12/2018) Rv. 274085 - 01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Modifiche apportate dalla legge n.47 del 2015 - Requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-09-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274085-01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

In tema di esigenze cautelari - ove l'indagato sia dedito, per il suo "modus vivendi", a commettere delitti in modo continuativo e seriale - il giudizio sul pericolo di recidiva non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti dall'analisi della personalità dell'indagato, dall'esame delle sue concrete condizioni di vita, da dati ambientali o di contesto, nonché dalle modalità dei fatti per cui si procede. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva ritenuto sussistente il requisito di attualità del pericolo di recidiva in relazione a un soggetto stabilmente dedito ad attività di cd. "guardiania", nel contesto di un'associazione per delinquere finalizzata ad attività estorsive nei confronti dei proprietari terrieri).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 07/04/2015 num. 47, Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)