Sez. 3, Sentenza n. 12477 del 18/12/2015 Cc. (dep. 24/03/2016) Rv. 266485 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Modifica dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. - Requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato - Espressa previsione - Valenza - Onere di motivazione tenuto conto della distanza del "tempus commissi delicti" - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
In tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, la modifica apportata dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. - attraverso l'espressa previsione del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, in aggiunta a quello della concretezza - normativizza il principio giurisprudenziale, preesistente alla novella, della necessità che l'attualità del pericolo sia specificamente valutata dal giudice, avendo riguardo alla sopravvivenza del pericolo di recidiva al momento della adozione della misura, in relazione al tempo trascorso dal fatto contestato ed alle peculiarità della vicenda cautelare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 ter, Legge 16/04/2015 num. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)