Sez. 3, Sentenza n. 12836 del 19/11/1999 (Rv. 531301 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - IN GENERE | Cassazione di una sentenza del Tribunale, giudice di appello - Individuazione del giudice del rinvio (art. 383 cod. proc. civ.) dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 51 del 1998 (istituzione del giudice unico di primo grado) - Corte di appello, non Tribunale - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - IN GENERE
A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 19 febbraio 1998 n. 51, se la Suprema Corte cassa con rinvio una sentenza del Tribunale, emessa in grado di appello avverso una sentenza del Pretore, il giudice di pari grado a cui deve esser rinviato il giudizio (art. 383 cod. proc. civ.) è la Corte di appello, non il Tribunale, perché da un lato: a) al Tribunale sono state trasferite le competenze del Pretore, il cui ufficio è stato soppresso (art. 1); b) il Tribunale è rimasto giudice di appello soltanto per le sentenze del giudice di pace (art. 73, sostitutivo dell' art. 341 cod. proc. civ.), e, in base alle disposizioni transitorie (art. 135) definisce, come giudice di appello, soltanto i giudizi dinanzi al medesimo pendenti alla "data di efficacia" del suddetto decreto, ossia alla data del 2 giugno 1999 (ai sensi della legge 16 giugno 1998 n. 188); dall' altro: c) la Corte di appello è giudice dell'appello (art. 73, precitato) anche per le cause pendenti dinanzi al Pretore alla data del 2 giugno 1999 (art. 133, comma terzo, delle disposizioni transitorie), ovvero da questi definite con sentenza prima del 2 giugno 1999, ma non ancora appellate a tale data (art. 134 delle medesime).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 341, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 1, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 73, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 133, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 134, Decreto Legisl. 19/02/1998 num. 51 art. 135 CORTE COST., Legge 16/06/1998 num. 188
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)