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Sez. U, Sentenza n. 812 del 22/11/1999 (Rv. 531363 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - COMPETENZA | Sentenza emessa in grado d'appello dal tribunale del lavoro - Con declinatoria della giurisdizione dell'A.G.O. - Giudizio di cassazione pendente al 2 giugno 1999 - Cassazione con affermazione della giurisdizione dell'A.G.O. - Rinvio al giudice di primo grado - Individuazione di tale giudice - A seguito dell'istituzione del giudice unico di tribunale - E del passaggio ad esso della competenza sulle controversie di lavoro e previdenziali - Individuazione del giudice del rinvio nel tribunale e non nel pretore "mantenuto" - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531363-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - COMPETENZA

Con effetto dal 2 giugno 1999 l'ufficio del pretore è stato soppresso, con trasferimento delle relative competenze al tribunale ordinario (art. 1 del D.Lgs. n. 51 del 1998), ivi comprese le controversie in materia di lavoro e di assistenza obbligatorie (art. 11 del D.Lgs., modificativo dell'art. 46 del R.D. n. 12 del 1941), restando transitoriamente mantenuto per la sola definizione - con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti - dei procedimenti pendenti alla data di efficacia della soppressione, che si trovavano nelle condizioni indicate dalla norma dell'art. 133 del D.Lgs., cioè fossero stati oggetto di precisazione delle conclusioni o ritenuti in decisione. Poiché il secondo comma di tale norma prevede che anche con riferimento ai procedimenti pendenti avanti al pretore che si trovavano nelle condizioni indicate dal primo comma, l'eventuale rimessione della causa nella fase istruttoria, da parte del pretore "mantenuto", comporta che la prosecuzione della trattazione avvenga ad opera del tribunale, conformemente al generale disposto dettato dal precedente art. 132 del D.Lgs. per i procedimenti che non si trovavano nelle dette condizioni, si deve ritenere che la pronuncia restitutoria del giudizio al giudice di primo grado, che, con riferimento ad un processo pendente avanti di sè al 2 giugno 1999, la Corte di Cassazione (nel rilevare che il pretore del lavoro in primo grado e successivamente il tribunale del lavoro in secondo grado hanno erroneamente declinato la giurisdizione dell''A.G.O. in funzione dei giudice del lavoro), adotti ai sensi del combinato disposto dell'ultimo comma dell'art. 383 e dell'art. 353 cod.proc.civ., debba comportare, a seguito della cassazione con rinvio, la rimessione al tribunale quale giudice unico di primo grado, senza che in contrario possa rilevare né la circostanza l'art. 135 del D.Lgs. preveda che i giudizi di appello prendenti avanti al tribunale al 2 giugno 1999 proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti né il fatto che il D.L. n. 145 del 1999, convertito nella legge n. 234 del 1999, abbia disposto la proroga - fino al 31 dicembre 1999 - della competenza del tribunale del lavoro quale giudice d'appello avverso le sentenze del pretore del lavoro, posto che ciò non esclude l'acquisita competenza di primo grado del tribunale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 com. 3, Legge 19/02/1998 num. 51 art. 1, Legge 19/02/1998 num. 51 art. 42, Legge 19/02/1998 num. 51 art. 11, Legge 19/02/1998 num. 51 art. 132, Legge 19/02/1998 num. 51 art. 133, Legge 19/02/1998 num. 51 art. 134, Legge 19/02/1998 num. 51 art. 134 bis, Legge 19/02/1998 num. 51 art. 135 CORTE COST., Decreto Legge 24/05/1999 num. 145 CORTE COST., Legge 22/07/1999 num. 234 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)