Sez. L, Sentenza n. 3345 del 04/06/1985 (Rv. 441012 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - DIVIETO DI NUOVE ECCEZIONI - ESTENSIONE ALLE DEDUZIONI DIFENSIVE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - DIVIETO DI NUOVE ECCEZIONI - ESTENSIONE ALLE DEDUZIONI DIFENSIVE - ESCLUSIONE.*
Il divieto di nuove eccezioni nel giudizio di appello, stabilito dall'art. 437 cod. proc. civ., riguarda solo le eccezioni in senso proprio, concernenti questioni riservate al potere dispositivo delle parti, e non anche le deduzioni difensive dirette soltanto a contestare la fondatezza della pretesa avversaria. (nella specie, si è ritenuto che il divieto suddetto non precludesse all'istituto previdenziale la deduzione - nel giudizio di appello - che l'attività lavorativa svolta dall'assicurato, da considerare ai fini dell'accertamento della riduzione o meno della sua capacità di guadagno per il riconoscimento della pensione d'Invalidità, era diversa da quella tenuta presente dalla consulenza tecnica di primo grado). (Conf 2843/84, mass n 434888; (Conf 914/84, mass n 433108).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)