Sez. L, Sentenza n. 2843 del 09/05/1984 (Rv. 434888 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO - ECCEZIONI NUOVE - DIVIETO - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO - ECCEZIONI NUOVE - DIVIETO - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Il divieto di nuove eccezioni nel giudizio di appello, stabilito dall'art. 437 cod. proc. civ. per le controversie di lavoro, riguarda le sole eccezioni in senso stretto, concernenti questioni riservate al potere dispositivo delle parti, e non si estende a quelle in senso lato, che si risolvono nella contestazione dei requisiti di fondatezza della domanda (nella specie, deduzioni dell'inapplicabilità di una determinata disposizione della contrattazione collettiva), la cui sussistenza deve essere verificata di ufficio dal giudice. (Conf 4106/79, mass n 400609).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)