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Sez. L, Sentenza n. 914 del 06/02/1984 (Rv. 433108 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - ECCEZIONI NUOVE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI - ECCEZIONI COSIDDETTE IMPROPRIE O MERE DIFESE - NOZIONE - DEDUCIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433108-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - ECCEZIONI NUOVE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI - ECCEZIONI COSIDDETTE IMPROPRIE O MERE DIFESE - NOZIONE - DEDUCIBILITÀ.*

Nelle controversie soggette al rito del lavoro, il divieto di nuove eccezioni in appello, stabilito dall'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., concerne soltanto le eccezioni in senso proprio, relative a fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio, non rilevabili d'ufficio, e non anche le eccezioni cosiddette improprie o mere difese, volte soltanto a negare l'esistenza dei fatti posti a fondamento della domanda o a contestare il valore probatorio dei mezzi d'istruzione (nella specie, consulenza tecnica) esperiti, in primo grado, su istanza di parte o ex officio iudicis. (Conf 4986/83, mass n 429860; (Conf 2459/83, mass n 427327; (Conf 2954/82, mass n 420860; (Conf 5804/81, mass n 416516).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)