Sez. 5, Sentenza n. 12576 del 22/09/2000 (Rv. 540398 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - PASSIVITÀ DEDUCIBILI - DIMOSTRAZIONE DEI DEBITI | Documentazione insufficiente - Integrazione Richiesta ex art. 16 d.P.R. n. 637/73 - Mancato esercizio - Conseguenze - Deducibilità dei debiti insufficientemente documentati - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - PASSIVITÀ DEDUCIBILI - DIMOSTRAZIONE DEI DEBITI
In tema di imposta di successione, l'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637 - il cui ultimo comma dispone che, se la dimostrazione delle passività risulta insufficiente, l'ufficio impositore ne richiede l'integrazione al contribuente pure dopo la scadenza dei termini per lui fissati - mentre detta espresse modalità per l'attività del contribuente, non impone alcun limite di carattere sostanziale all'ufficio finanziario, rispetto al quale la richiesta di integrazione si definisce come semplice facoltà, il cui mancato esercizio non può comportare la deducibilità dei debiti insufficientemente documentati.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 637 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)