Sez. 2, Sentenza n. 10611 del 05/11/1990 (Rv. 469630 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE - MODALITÀ - FORME SOLENNI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONVOCAZIONE DEL COMPROPRIETARIO "PRO INDIVISO" DI PIANI O PORZIONI DI PIANO - AVVISO DATO ALL'ALTRO COMPROPRIETARIO - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE - MODALITÀ - FORME SOLENNI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONVOCAZIONE DEL COMPROPRIETARIO "PRO INDIVISO" DI PIANI O PORZIONI DI PIANO - AVVISO DATO ALL'ALTRO COMPROPRIETARIO - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*
Al fine della valida Costituzione dell'assemblea del condominio di edificio, la norma dell'art. 1136 sesto comma cod. civ. secondo la quale l'invito alla riunione dei condomini non richiede l'atto scritto o altre particolari formalità, ma può essere effettuata con qualsiasi Forma o modalità idonea a portarlo a conoscenza del destinatario, comporta che la valida convocazione di uno dei comproprietari "pro indiviso" di piani o porzioni di piano può evincersi anche dall'avviso dato all'altro comproprietario, qualora ricorrano circostanze presuntive, affidate alla valutazione del giudice del merito, tali da far ritenere che il secondo comproprietario abbia reso edotto il primo della convocazione. (V 10/69, mass n 377796; (Conf 124/78, mass n 389421).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)