Sez. 2, Sentenza n. 124 del 12/01/1978 (Rv. 389421 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DIRITTO DI VOTO - COMPROPRIETA PRO INDIVISO DI UN PIANO O PORZIONE DI PIANO - CONVOCAZIONE E RAPPRESENTANZA DI UNO DEI COMPROPRIETARI PRO INDIVISO - FORME SOLENNI - NECESSITA - ESCLUSIONE - PROVA - PER PRESUNZIONI - SUFFICIENZA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DIRITTO DI VOTO - COMPROPRIETA PRO INDIVISO DI UN PIANO O PORZIONE DI PIANO - CONVOCAZIONE E RAPPRESENTANZA DI UNO DEI COMPROPRIETARI PRO INDIVISO - FORME SOLENNI - NECESSITA - ESCLUSIONE - PROVA - PER PRESUNZIONI - SUFFICIENZA.*
Affinche uno dei comproprietari pro indiviso di un piano, o porzione di piano in edificio condominiale, possa ritenersi ritualmente convocato all'assemblea del condominio, nonche validamente in essa rappresentato, con riguardo ad affari di ordinaria amministrazione, dall'altro comproprietario della medesima entita immobiliare (nella specie, coniuge), non si richiede alcuna particolare formalita, essendo sufficiente che risulti provato, anche per presunzioni, che il primo dei predetti comproprietari abbia ricevuto effettiva notizia della convocazione dell'assemblea, ed abbia conferito, sia pur verbalmente, il potere di rappresentanza al secondo comproprietario. (V 1375/66, mass n 322728).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 67, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 67
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)