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Sez. 4, Sentenza n. 3829 del 15/11/1994 Ud. (dep. 08/04/1995) Rv. 200818 - 01

Circolazione stradale - Norme di comportamento - Guida in stato di ebbrezza | Accertamento dello stato di ebbrezza - Ricorso alla procedura spirometrica - Obbligatorietà - Esclusione - Dati sintomatici - Rilevanza probatoria degli stessi accanto o meno all'indagine strumentale.
Stato
decisa il 1994-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200818-01

Circolazione stradale - Norme di comportamento - Guida in stato di ebbrezza

Lo stato di ebbrezza alcoolica del conducente di un veicolo, ai fini della ravvisabilità del reato previsto dall'art. 186 D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, e dall'art. 132 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, non deve essere necessariamente accertato con strumenti e procedure determinati dal regolamento (art. 379 d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - e D.M. 22 maggio 1990, n. 196) ma può essere dimostrato anche attraverso dati sintomatici, desumibili in particolare dalle condizioni del soggetto e dalla condotta di guida (difficoltà di linguaggio, andatura barcollante, lentezza e pesantezza dei movimenti, alito emanante sentore di alcool), i quali conservano la loro rilevanza probatoria accanto o meno all'indagine strumentale. È da escludere, invero, che il ricorso alla procedura spirometrica (misurazione indiretta del tasso alcoolemico attraverso l'analisi dell'aria alveolare espirata) costituisca l'unico legittimo mezzo di prova dello stato di ebbrezza, essendo l'accertamento strumentale facoltativo e non obbligatorio. (La Corte di Cassazione, nell'affermare il principio sopra massimato, ha pure evidenziato che il rifiuto a sottoporsi all'esame non costituisce presunzione di sussistenza dello stato di ebbrezza e che gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del vigente codice della strada, se intendano esercitare la facoltà, hanno il potere di farlo senza violare l'art. 32 della Costituzione perché non eseguono un trattamento sanitario ma un accertamento non sulla persona ma sull'aria espirata).

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 132, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 132, Cod. Strada Nuovo art. 186, Cod. Strada Nuovo art. 379, Legge 18/03/1988 num. 111 art. 17, Decreto Legge 22/05/1990 num. 196

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)