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Sez. 4, Sentenza n. 41846 del 29/09/2009 Ud. (dep. 30/10/2009) Rv. 245788 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Prova dello stato di ebbrezza - Esito positivo dell'alcoltest - Riscontro in dati sintomatici - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-09-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245788-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL

Ai fini della prova della sussistenza dello stato di ebbrezza del conducente di autoveicoli, non è necessario che l'accertamento strumentale effettuato mediante l'etilometro trovi conferma anche in dati sintomatici riguardanti il comportamento del soggetto interessato. Gli artt.186 del codice della strada e 379 del relativo regolamento richiedono, infatti, soltanto che l'accertamento tecnico venga eseguito con le modalità prescritte e che la concentrazione alcoolemica, superiore al limite massimo consentito, risulti da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad intervalli di tempo di cinque minuti.

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 379)

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)