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Sez. 4, Sentenza n. 25306 del 02/04/2004 Ud. (dep. 07/06/2004) Rv. 228925 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBREZZA - DA ALCOOL | Accertamento - Strumenti e procedure determinanti - Necessità - Esclusione - Criteri diversi - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2004-04-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228925-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBREZZA - DA ALCOOL

Lo stato di ebbrezza alcoolica del conducente di un veicolo non deve essere necessariamente accertato con strumenti e procedure determinati dal regolamento, ma può essere dimostrato anche attraverso dati sintomatici desumibili in particolare dalle condizioni del soggetto e dalla condotta di guida (difficoltà di linguaggio, andatura barcollante, lentezza e pesantezza dei movimenti, alito emanante sentore di alcool) i quali conservano la loro rilevanza probatoria indipendentemente dalla indagine strumentale. Ne consegue che il ricorso alla procedura spirometrica costituisce l'unico legittimo mezzo di prova dello stato di ebbrezza, essendo l'accertamento strumentale facoltativo e non obbligatorio.

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 162 com. 2, DPR 16/12/1992 num. 495 art. 379

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)