Sez. 3, Sentenza n. 91 del 10/01/1975 (Rv. 373255 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - CONTENUTO - INESISTENZA DELLE CONDIZIONI NEGATIVE - PROVA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - CONTENUTO - INESISTENZA DELLE CONDIZIONI NEGATIVE - PROVA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
L'Onere della prova incombente in generale a chi da una propria affermazione pretende di far derivare conseguenze giuridiche a se favorevoli impone a chi faccia valere in giudizio un proprio diritto di provare il fatto giuridico da cui fa discendere la sua pretesa, e, quindi, tutti gli elementi o requisiti per legge necessari alla nascita della stessa, che ne costituiscono le condizioni positive. Invece, non ha l' Onere di provare anche l'inesistenza delle condizioni negative, e cioe dei fatti idonei ad impedire la nascita o il perdurare del vantato diritto, tale prova negativa essendo a carico del soggetto passivo della pretesa, interessato a dimostrare che il rapporto dedotto in giudizio non sia sorto, ovvero sia inefficace, ovvero sia estinto. (V 327/66, mass n 320631).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)