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Sez. 3, Sentenza n. 3662 del 30/11/2017 Ud. (dep. 25/01/2018) Rv. 272453 - 01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI | Omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali - Causa di non punibilità prevista dall'art. 2, comma 1 - bis, legge n. 638 del 1983 - Modifiche apportate dal d.lgs. n. 8 del 2016 - Nuova decorrenza del termine di tre mesi per provvedere alla regolarizzazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-11-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272453-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI

In tema di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali, la modifica introdotta dall'art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 - che ha depenalizzato l'omesso versamento di ritenute non eccedenti i diecimila euro annui - non ha comportato, in mancanza di una disposizione transitoria in tal senso, la decorrenza, a far data dall'entrata in vigore del predetto decreto, di un ulteriore termine di tre mesi entro il quale il datore di lavoro può provvedere alla regolarizzazione e beneficiare della causa di non punibilità prevista dall'art. 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n.463, conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 2 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 8 art. 3 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)