Sez. L, Sentenza n. 6607 del 03/04/2004 (Rv. 571816 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE | Rapporto di lavoro - Controversia in ordine alla obbligazione retributiva - Transazione - Efficacia riflessa nei confronti della obbligazione contributiva - Esclusione - Azionabilità del credito contributivo da parte dell'INPS - Onere probatorio a carico dell'istituto - Portata.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE
Le somme corrisposte dal datore di lavoro al dipendente in esecuzione di un contratto di transazione non sono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969 - nel testo anteriore alla sostituzione operata dall'art. 6 del d.lgs. n. 314 del 1997 - dovute in dipendenza del contratto di lavoro, ma del contratto di transazione. Restando l'obbligazione contributiva completamente insensibile agli effetti della transazione, l'INPS è abilitato ad azionare il credito contributivo provando, con qualsiasi mezzo, quali somme assoggettabili a contribuzione il lavoratore abbia diritto di ricevere. Tale prova può desumersi, in via presuntiva, anche dallo stesso contratto di transazione e dal contesto dei fatti in cui si è inserito.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)