Sez. 2 - , Sentenza n. 5408 del 20/10/2020 Ud. (dep. 11/02/2021) Rv. 280646 - 01
UDIENZA PRELIMINARE - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN GENERE | Chiusura delle indagini preliminari - Avviso - Deposito degli atti - Omissione – Conseguenze – Fattispecie.
UDIENZA PRELIMINARE - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN GENERE
L'omesso deposito di atti dell'indagine preliminare, contestualmente alla notifica dell'avviso di conclusione di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., non comporta la nullità della successiva richiesta di rinvio a giudizio e del conseguente decreto che dispone il giudizio, ma l'inutilizzabilità degli atti stessi, che, peraltro, non sussiste nel caso di attività integrativa di indagine, ex art. 430, comma 2, cod. proc. pen., antecedente alla emissione del decreto che dispone il giudizio - se la documentazione relativa sia depositata e posta immediatamente a disposizione degli indagati - non essendo ravvisabile, in tal caso, alcuna violazione dei diritti di difesa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile un'ipotesi di attività integrativa di indagine in relazione ad una relazione tecnico scientifica recante data antecedente a quella dell'avviso di conclusione delle indagini ma trasmessa in Procura dopo il decreto di rinvio a giudizio e posta immediatamente a disposizione dell'imputato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 430 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)