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Sez. 3, Sentenza n. 8049 del 11/01/2007 Ud. (dep. 27/02/2007) Rv. 236102 - 01

UDIENZA PRELIMINARE - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN GENERE | Chiusura delle indagini preliminari - Avviso - Deposito degli atti - Omissione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2007-01-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236102-01

UDIENZA PRELIMINARE - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - IN GENERE

L'omissione del deposito di atti dell'indagine preliminare, contestualmente alla notifica dell'avviso di conclusione prescritto dall'art. 415-bis cod. proc. pen., comporta l'inutilizzabilità degli atti stessi, ma non la nullità della successiva richiesta di rinvio a giudizio e del conseguente decreto che dispone il giudizio: peraltro, non sussiste neppure l'inutilizzabilità quando si tratti di attività integrativa di indagine, a mente dell'art. 430 cod. proc. pen. - ancorché espletata prima della emissione del decreto che dispone il giudizio - se la documentazione relativa sia depositata e posta immediatamente a disposizione degli indagati, non essendo ravvisabile, in tal caso, alcuna violazione dei diritti di difesa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 430 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)