Sez. 1, Sentenza n. 3311 del 21/01/2026 Cc. (dep. 27/01/2026) Rv. 289306-01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Condanna alla pena accessoria della sospensione della potestà genitoriale - Sentenza n. 55 del 2025 della Corte costituzionale - Istanza di revoca - Rigetto “de plano” - Nullità assoluta per violazione del diritto di difesa - Svolgimento dell’udienza in contraddittorio - Necessità - Ragioni.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
È viziato da nullità assoluta ed insanabile, per violazione del diritto di difesa, il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione rigetti "de plano" l'istanza di revoca, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 55 del 2025, della pena accessoria della sospensione della potestà genitoriale inflitta ai sensi dell'art. 34, comma secondo, cod. pen., al condannato per maltrattamento aggravato dalla commissione del fatto in presenza di minore, posto che gli accertamenti di fatto, volti a verificare se, nel concreto, l'applicazione della sanzione risponda o meno all'interesse del minore, richiedono necessariamente il confronto tra le parti, da svolgersi in contraddittorio, secondo le forme dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen.
Cod. Pen. art. 34 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 572 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)