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Sez. 1, Sentenza n. 26601 del 16/09/2020 Cc. (dep. 24/09/2020) Rv. 279579 - 01

PENA - PENE ACCESSORIE - IN GENERE | Reati fallimentari - Sentenza Corte cost. n. 222 del 2018 - Rideterminazione della durata delle pene accessorie in sede di esecuzione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2020-09-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279579-01

PENA - PENE ACCESSORIE - IN GENERE

In tema di reati fallimentari, è consentito al giudice dell'esecuzione procedere, secondo i criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., alla rideterminazione della durata delle pene accessorie previste dall'art. 216, ultimo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, inflitte con sentenza definitiva in misura pari a dieci anni, quando ne sia richiesto l'adeguamento al nuovo testo della norma, come risultante dalla interpretazione dalla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, che prevede una durata variabile con il solo limite massimo insuperabile di dieci anni.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)