Sez. L, Sentenza n. 2362 del 18/03/1997 (Rv. 503075 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Debiti di lavoro sorti dopo la dichiarazione di insolvenza e l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria - Deduzione in giudizio mediante l'opposizione davanti al Tribunale fallimentare - Inammissibilità - Instaurazione di un ordinario giudizio di cognizione col rito del lavoro - Necessità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE
I debiti di lavoro sorti dopo la dichiarazione di insolvenza dell'impresa e l'apertura nei suoi confronti della procedura concorsuale di amministrazione straordinaria, di cui al D.L. 30 gennaio 1979 n. 26, convertito in legge 3 aprile 1979 n. 95, in quanto rispondono a debiti di massa, contratti dagli organi della procedura e dipendenti dalla continuazione dell'esercizio dell'impresa stessa, vanno fatti valere non già mediante opposizione allo stato passivo innanzi al Tribunale che ha dichiarato detto stato di insolvenza, bensì promuovendo un ordinario giudizio di cognizione avanti al Pretore, in funzione di giudice del lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)