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Sez. L, Sentenza n. 12364 del 22/08/2003 (Rv. 566181 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato - Rilevanza primaria dell'assoggettamento (o meno) al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro - Qualificazione del rapporto data dalle parti - Rilevanza - Limiti - Accertamenti del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa a lavoro dirigenziale.
Stato
decisa il 2003-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566181-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)

Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato deve considerarsi che i requisiti essenziali del rapporto di lavoro subordinato consistono nell'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, potere che deve estrinsecarsi in specifici ordini (e non in semplici direttive, compatibili anche con il lavoro autonomo), oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa, fermo restando che l'accertamento sull'esistenza o meno del vincolo di subordinazione è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici. Qualora, a causa della presenza di elementi compatibili con l'uno o l'altro tipo di rapporto, come avviene in caso di svolgimento di mansioni dirigenziali, non sia agevole l'apprezzamento dei requisiti suddetti, il giudice non può prescindere dalla qualificazione attribuita dalle parti al rapporto, anche se tale qualificazione non ha di per sè valore determinante. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, non ritenendo sufficiente per ravvisare l'assoggettamento al potere direttivo il recarsi ogni giorno presso gli uffici della società per ricevere indicazioni sull'attività da svolgere, aveva considerato come autonomo il rapporto, secondo la qualificazione datane dai contraenti, attribuendo rilevanza anche alla previsione di una retribuzione in gran parte calcolata in percentuale sugli affari conclusi e all'uso della propria vettura da parte del lavoratore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2229

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)