Sez. L, Sentenza n. 11936 del 11/09/2000 (Rv. 540079 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato - Rilevanza primaria dell'assoggettamento (o meno) al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro - Elemento sussidiari - Rilevanza - Limiti - Accertamenti del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa a lavoro autonomo di supervisione di officine produttive, di gestione del magazzino, ecc.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)
Requisiti determinanti ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato sono ravvisabili nell'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro - potere che deve estrinsecarsi in specifici ordini (e non in semplici direttive, compatibili anche con il lavoro autonomo) -, oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa e nello stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale del datore di lavoro; il rischio economico dell'attività lavorativa e la forma di retribuzione hanno, invece, carattere sussidiario (e sono utilizzabili specialmente quando nel caso concreto non emergano elementi univoci a favore dell'una o dell'altra soluzione), fermo restando che l'accertamento sull'esistenza o meno del vincolo di subordinazione è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici. (Nella specie, il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto correttamente qualificato contrattualmente nell'ambito del lavoro autonomo - in relazione alla piena autonomia delle modalità di esecuzione, nell'ambito delle direttive impartite, pur in presenza di un compenso fisso giornaliero e di un obbligo di esclusiva - un'attività di supervisione delle officine produttive della convenuta, di gestione del magazzino, di controllo di qualità e di ispezione presso i fornitori).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2229
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)